La revisione di Stretto IV entrerà in vigore il 1° febbraio 2024. Le modifiche a 25 ordinanze della legislazione alimentare mirano a migliorare la tutela della salute e la protezione dagli inganni. Le nuove norme sono soggette a un periodo di transizione di un anno fino alla fine di gennaio 2025.
La PCS (Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri) raccomanda ai suoi membri di richiedere le specifiche aggiornate dei fornitori e di esaminare con attenzione le ricette, compresa la dichiarazione. I membri della PCS hanno accesso a un elenco delle modifiche pertinenti, disponibile sulla piattaforma DBPP alla voce «Download».
Vendita sfusa: informazioni scritte
Le nuove informazioni scritte sul paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria per la vendita sfusa, che si applicano alla classica vendita di prodotti da forno interi nei negozi, ma anche alla vendita di pane porzionato, ad esempio nel settore della ristorazione, sono presenti nei media. La revisione stabilisce esplicitamente che la semplice cottura di prodotti importati non può più essere utilizzata per cambiare il Paese di produzione. Il nuovo requisito può essere soddisfatto esponendo un avviso del tipo «Pane e prodotti di panetteria sono prodotti esclusivamente in Svizzera». Se vengono importati singoli articoli dalla gamma di prodotti, queste eccezioni devono essere chiaramente indicate nelle affissioni (ad esempio «Le eccezioni sono dichiarate sulle etichette dei prezzi»). Se le informazioni scritte sul Paese di produzione sono integrate da informazioni volontarie, come la provenienza regionale, anche queste non devono essere ingannevoli.
Dichiarazione delle tracce di allergeni semplificata, ma…
Con la nuova legge, la dichiarazione volontaria sulle tracce di allergeni al di sotto del valore massimo specificato può essere fatta con le denominazioni dei gruppi (ad esempio, noci). In precedenza, nella dichiarazione di rintracciabilità dovevano essere fornite informazioni specifiche sulla sostanza (ad esempio, noci o nocciole). Per evitare contaminazioni o mescolanze involontarie, è ora necessario garantire la pulizia e l’ispezione dei contenitori per il trasporto.
Etichettatura dei prodotti preconfezionati
In futuro, per la dichiarazione dei valori nutrizionali sui prodotti preconfezionati sarà consentita solo la versione più ampia della tabella dei valori nutrizionali (compresi gli acidi grassi saturi e lo zucchero). I prodotti che provengono da una produzione artigianale, ad esempio, e sono venduti solo a livello regionale continueranno a essere esenti dalla dichiarazione dei valori nutrizionali.
Evitare gli sprechi alimentari
Se i prodotti invenduti ma commestibili devono essere donati a organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte, si può fare una dichiarazione semplificata degli allergeni contenuti per le scorte residue consolidate. In questo caso, i consumatori devono essere informati sulla portata di tutti gli allergeni potenzialmente contenuti. Non è più necessaria l’attribuzione degli allergeni ai singoli prodotti, che tiene conto della possibile contaminazione o miscelazione durante il processo di raccolta.
Benjamin Horand, Responsabile PCS GQ e MSSL/sf